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PIANI DI SICUREZZA

Livello 18

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza: è ancora obbligatorio?

L’articolo 131, comma 2, lett. b), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabiliva che :
“Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;”.

Con l’abrogazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 operata dall’art. 217 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche la succitata norma è stata abrogata.
Ciò nonostante il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, non contiene al suo interno alcuna disposizione che riproponga l’obbligo di redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento nei casi in cui non vi sia l’obbligo di redigere il PSC.
Come noto le norme sulla sicurezza dei cantieri che si sono succedute dal DLgs 494/96 in poi prevedono la redazione del piano di sicurezza e coordinamento PSC, ma solo nei casi disciplinati dalle norme stesse. Le norme sugli appalti a partire dalla Legge 109/94 avevano invece previsto che per i lavori pubblici  nel caso non fosse esigibile la redazione del PSC venisse comunque elaborato un PSS,
La normativa sugli appalti e quella sulla sicurezza nei cantieri avevano trovato un punto di equilibrio prima con il DPR 222/03 e poi con l’allegato XV del DLgs 81/08, ma il nuovo DLgs 50/2016 riapre la discussione.
Oggi nella normativa sugli appalti l’obbligo di redazione del PSS non esiste più, ma nel D.Lgs 81/08 sono rimasti i riferimenti alla norma precedente.
Nell’allegato XV del DLgs 81/08 si legge la definizione di PSS: “il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;”, mentre al punto 3.1.1 dello stesso allegato si legge “ Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza”.
Nonostante il legislatore del DLgs 50/2016 non abbia ritenuto di modificare o abrogare espressamente tali norme la stessa definizione di PSS risulta perdere significato con l’abrogazione del D.lgs. 163/2006. Inoltre il D.Lgs 81/08 non mai contenuto un obbligo di redazione del PSS ne ha mai previsto sanzioni al riguardo. La sua mancata redazione costituiva ai sensi della norma sugli appalti un inadempimento dell’appaltatore o del concessionario.
Si deve infine ricordare che per le stazioni appaltanti, rimane comunque in vigore il punto 4.1.2.  dell’allegato XV  del DLgs 81/08 che stabilisce: “Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori” poiché si deve ritenere che tra l’ormai abrogato D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e il nuovo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 esista una continuità normativa in tema di appalti pubblici.


 
 
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