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MEDICO COMPETENTE

CONTRIBUTI

L’INDIPENDENZA DEL MEDICO COMPETENTE: ELEMENTI DI CRITICITA’
di Oscar Argentero, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASLTO5

"Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione."
Così esordisce il giuramento del medico, parte integrante del Codice Deontologico.
Trattando di Medicina del Lavoro ed in particolare dell’attività del Medico Competente, tale principio può presentare elementi di criticità, proprio in virtù della specificità di questa disciplina, rispetto alla consueta pratica medica.   
Normalmente vige un rapporto diretto tra medico e paziente, di tipo fiduciario e revocabile, in cui il medico, a fronte di un corrispettivo economico, si impegna a prestare la propria professionalità  per garantire la salute del paziente attraverso misure di prevenzione, cura e riabilitazione.
Nell’attività del Medico Competente, dove il destinatario della prestazione professionale è pur sempre il lavoratore e l’obiettivo è la tutela della sua salute, il rapporto è mediato attraverso una figura terza e cioè il datore di lavoro. Infatti, è proprio tra medico e datore di lavoro che viene stipulato il contratto fiduciario in cui viene definita una remunerazione a fronte di specifiche prestazioni, mentre il destinatario delle stesse è del tutto estraneo a quanto viene pattuito.
E’ evidente che tale impostazione può prestare il fianco a situazioni in cui le attese dei diversi portatori di interesse, il datore di lavoro e il lavoratore, non coincidono.
Il dibattito su questo tema non è nuovo e si può dire sia iniziato già a metà degli anni’50 del secolo scorso con l’introduzione, attraverso il D.P.R. 303/56, della figura del Medico Competente.
Lo scenario sembrò delinearsi con chiarezza all’inizio degli anni ’80 attraverso un pronunciamento della Suprema Corte sul “combinato disposto” dell’art.5, comma 3, della Legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori, e dell’art.14, comma 3, lettera f, della Legge 833/78, la Riforma Sanitaria.
Con la nota “Sentenza Bayer” del 1985 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, infatti, stabiliva che l’art.5 dello Statuto dei lavoratori e la richiamata disciplina della Legge n.833 del 1978 hanno abrogato ogni contraria disposizione sopprimendo la possibilità per il medico scelto dal datore di lavoro di eseguire sui lavoratori gli accertamenti di cui trattasi (
n.d.r.: le visite mediche di controllo previste dall’art.33 del D.P.R. 303/56). Ne consegue che ogni accertamento al riguardo, di natura obbligatoria direttamente in forza di legge deve essere espletato da parte delle strutture sanitarie pubbliche. Con questa affermazione la Corte non intendeva sopprimere la figura del medico di fiducia del datore di lavoro, ma ne limitava l’ambito di intervento all’attività sanitaria che deve essere in ogni caso espletata in relazione alle evenienze che possono presentarsi nei luogo di lavoro e di quelle iniziative che il datore di lavoro è comunque tenuto a prendere per realizzare le misure di tutela previste dall’art.2087 cod.civ.  
Furono momenti di grande fermento nel Servizio Sanitario Nazionale che cercò di attrezzarsi per  sostenere l’oneroso impegno attraverso numerosi innesti di medici del lavoro nei Servizi di Tutela dei Lavoratori che venivano istituiti proprio in quegli anni nelle U.S.S.L.
Fu una stagione breve: nel 1988 l’Avvocatura dello Stato impugnò una Legge della Regione Emilia Romagna che definiva, in linea con l’orientamento giurisprudenziale dell’epoca, le modalità tecnico-organizzative per l’erogazione delle prestazioni di Medicina del Lavoro da parte del Servizio Pubblico. La Corte Costituzionale, con sentenza del novembre del 1988, dichiarò l’illegittimità della Legge Regionale e, da allora, si consolidò il modello del medico di fabbrica di scelta del datore di lavoro previsto dal D.P.R. 303/56.
Tuttavia, non si eliminarono gli elementi di possibile ambiguità del ruolo del Medico Competente ed allora il legislatore, a partire dalla Legge 626/94, introdusse sempre nuovi precetti a carico del Medico Competente per cercare di garantirne indipendenza ed autonomia di azione spesso, e forse non a torto, osteggiati dalla Categoria. Ad esempio, il Medico Competente che è già tenuto al rispetto del Codice Deontologico Ordinistico, viene assoggettato ad un secondo Codice (il Codice ICOH). Il Medico Competente, oltre alla formazione obbligatoria richiesta a tutti i medici (sistema ECM), deve documentare un’ulteriore formazione specifica per mantenere il diritto ad esercitare la propria disciplina. In ultimo, gli stessi obblighi sono assoggettati nel tempo a norme penali sempre più severe in caso di inadempienza, linea che il legislatore non segue nel caso di altre figure di collaboratori del datore di lavoro, quale l’RSPP.
E’indubbio che le misure introdotte abbiano contribuito a migliorare significativamente la qualità delle prestazioni del Medico Competente, ma non hanno del tutto eliminato la possibilità di una sua subordinazione al datore di lavoro.
Tale atteggiamento si riscontra, ad esempio, nella scarsa propensione di alcuni Medici Competenti a farsi parte attiva nel contribuire alla valutazione dei rischi, soprattutto a fronte di inerzia del datore di lavoro.
Su questo aspetto la Cassazione Penale si è espressa con chiarezza (Sentenza 15 gennaio 2013, n.1856): il ruolo del Medico Competente non può essere meramente passivo anche in assenza di sollecitazione del datore di lavoro. La valutazione del rischio non può prescindere dalle sue specifiche conoscenze professionali. A tal fine, il Medico Competente assume informazioni dirette attraverso, ad esempio, i sopralluoghi nei luoghi di lavoro e sulla base delle risultanze della sorveglianza sanitaria che integrano le stime di rischio effettuate dal datore di lavoro. L’obbligo autonomo del Medico Competente è stato riconosciuto dallo stesso legislatore attraverso la previsione della specifica sanzione penale in caso di mancata collaborazione alla valutazione del rischio.
Va infine precisato che la collaborazione attiva alla valutazione del rischio non può consistere nella mera presa d’atto di un documento già redatto dal datore di lavoro: il Medico Competente deve intervenire sin dall’inizio del processo valutativo o, qualora subentri ad un collega, attraverso una completa rivisitazione della valutazione già esistente (Indicazione della Commissione per gli Interpelli n.5/2014).
Il dibattito sul ruolo del Medico Competente e sulle garanzie di autonomia che ne derivano,  continua ancora oggi e non solo tra addetti ai lavori, ma anche nelle aule parlamentari. E’ di poco meno di un anno fa la presentazione di una proposta di legge di modifica dell’art.39 del D.Lvo 81/08 concernente la designazione del Medico Competente dove il presentatore del DDL si sofferma nel segnalare che il rapporto giuridico e soprattutto economico tra il medico competente e il titolare dell’azienda, datore di lavoro, in molti casi non consente piena libertà e autonomia nello svolgimento delle attività proprie del medico competente, concludendo che la funzione del medico competente debba essere interna alla pubblica amministrazione (asl territoriale).
Il modello che si va proponendo non è più quello ipotizzato negli anni ’80 in cui le prestazioni venivano erogate direttamente dal medico pubblico. Ciò sarebbe di difficile applicazione, richiedendo un piano di reclutamento, da parte del Sistema Pubblico, di un numero di medici del lavoro del tutto inapplicabile. La prospettiva sarebbe, invece, di creare un sistema indiretto di erogazione delle prestazioni attraverso modelli analoghi a quelli che regolano le convenzioni tra Asl e Medicina Specialistica Ambulatoriale. In altre parole, verrebbe creato un fondo finanziato dai datori di lavoro attraverso il quale Medici del Lavoro, inseriti in appositi elenchi pubblici, verrebbero incaricati per l’attività di Medico Competente nelle singole realtà. Le ASL sarebbero chiamate ad esercitare una funzione di regolazione del sistema sia in fase di  assegnazione dell’incarico, definendo standard quantitativi massimi di prestazioni in carico al medico, sia in fase di riconferma dell’incarico, sulla base del raggiungimento di standard minimi di qualità delle prestazioni erogate.  
In pratica, viene delineato un modello organizzativo dell’attività del Medico Competente che comporterebbe un doppio livello di garanzia: da un lato, la presenza di una graduatoria pubblica ove i professionisti sono collocati sulla base dei titoli di carriera conseguiti, dall’altro, l’intervento del Sistema Pubblico che favorirebbe, sulla base di approfondite conoscenze della realtà produttiva locale, il miglior abbinamento tra professionista e impresa.  
L’applicazione della legge richiederebbe un sicuro impegno organizzativo, ma è una sfida che, a parere di coloro che sono chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, va colta, nel convincimento che il modello permetterebbe di consolidare migliori relazioni tra i diversi soggetti in causa (datori di lavoro, medici competenti, organi di vigilanza), a tutto vantaggio, in ultimo, della tutela della salute dei lavoratori.

 
 
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