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Le modifiche al DLgs 81/08 apportate dal Decreto-
Il Decreto-
In particolare, l’articolo 17 del nuovo Decreto-
L’analisi qui svolta si sofferma nello specifico ...........
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ANALISI DELLA CIRCOLARE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO N. 3/2017
Già ci pensa non di rado il legislatore a mettere in difficoltà imprese ed operatori con norme sulla sicurezza del lavoro oscure e contraddittorie. Ma di quando in quando non sono da meno gli organi istituzionalmente chiamati a dare in materia chiarimenti interpretativi.
È la volta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 si propone di “fornire indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria”, “al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ........
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LE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO: IL CASO DELLE FORZE ARMATE, DELLA POLIZIA DI STATO E DEI VIGILI DEL FUOCO
L’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nonché delle altre strutture elencate, le disposizioni contenute nella norma debbano essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative
Tali esigenze avrebbero dovuto essere individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attraverso l’emanazione di appositi decreti.
Per quanto riguarda le Forze Armate lo specifico regolamento è stato emanato con il DPR 90/2010, mentre per quanto riguarda la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco non essendo ancora stato emanato alcun regolamento continua a mantenere validità, ex articolo 3, comma 3 del D.Lgs 81/08 il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 a suo tempo emanato in forza delle previsioni del D.Lgs 626/94. Da qualche tempo però gli uffici del Ministero dell’Interno stanno lavorando per giungere alla conclusione dell’iter che dovrebbe portare, dopo quasi dieci anni dal D.Lgs 81/08, all’emanazione del nuovo decreto.
Nel frattempo in Parlamento si discute della possibilità di ..........
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LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE AGILE
La Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha normato il lavoro agile o smart working.
La nuova norma disciplina sul piano legislativo esperienze di lavoro agile già definite nella contrattazione collettiva e nella contrattazione aziendale, come ad esempio l’Accordo 26/11/2016 (Metalmeccanici Industria), o il CCNL del settore delle Pulizie (cooperative Confsal) del 15-
Sebbene la norma non contenga una vera e propria definizione di lavoro agile, dalla lettura dell’articolo 18 della Legge 81/2017 si ricava trattarsi di una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” che deve essere “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi”, “con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici” e che non prevede “precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”. In particolare, “La prestazione lavorativa viene eseguita..........
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SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL COMPARTO DELLA DIFESA: UNA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE
Uno schieramento trasversale che conta 166 Deputati hanno firmato la Proposta di Legge, presenta alla Camera dei Deputati il 23 giugno 2016, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate”.
L’iniziativa parte dal lavoro svolto dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, dal suo Presidente On. Gian Piero Scanu e da quasi tutti gli altri componenti della Commissione indipendentemente dal loro schieramento politico.
Come noto l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, nello specifico, le norme del nei confronti del personale delle Forze Armate e di Polizia devono essere applicate tenendo conto ...............
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IL D. LGS. N. 159/2016 SULLA PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/08/2016, il D.Lgs 159/2016 “Attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)” che abroga la Direttiva 2004/40/CE.
Il Decreto modifica sensibilmente il Capo IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz) del Titolo VIII (Agenti Fisici) del D.Lgs 81/2008.
In particolare vengono modificati gli articoli dal 206 al 212 che specificano le modalità di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici, le definizioni, i valori di azione, i valori limite di esposizione e le disposizioni finalizzate all’eliminazione o riduzione dei rischi da campi elettromagnetici.
Viene inoltre modificato l’allegato XXXVI del D.Lgs 81/2008 e viene aggiunto l’art. 210 – bis che impone al datore di lavoro .........
La definizione di lavoratore nel D. Lgs n. 81/2008 e la sua applicazione dei casi reali (cooperative, cantieri, bonifica amianto, ecc.)
Come è noto con il D. Lgs n. 81/2008 viene fornita la definizione di “lavoratore” che, anche se in maniera non sostanziale, differisce dalle definizioni fornite dalla normative previgente. Secondo il Testo Unico per lavoratore dobbiamo intendere la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività ...........
L’accordo Stato Regioni 128/2016: la formazione in e-
Come noto il nuovo accordo Stato Regioni 128/2016 ha rivisto alcune precedenti norme riguardanti la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro erogata in modalità e-
Già nelle premesse del nuovo accordo si esplicita “la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato Il al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-
Nell’allegato A dell’accordo, appare tanto chiara quanto .............................
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Il Piano Sostitutivo di Sicurezza: è ancora obbligatorio?
L’articolo 131, comma 2, lett. b), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabiliva che :
“Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;”.
Con l’abrogazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 operata dall’art. 217 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche la succitata norma è stata abrogata.
Ciò nonostante il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione............................................
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La Direttiva UE 2017/2398 del 12 dicembre 2017
Nella GUCE del 27.12.2017 è stata pubblicata la Direttiva UE 2017/2398 del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Sono diverse e interessanti le modifiche introdotte dalla nuova Direttiva e anche se occorrerà attendere il loro recepimento nella normativa nazionale (entro il 17/1/2020 ), alcuni spunti presentano aspetti di attualità.
Un primo passaggio riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a cancerogeni e mutageni in relazione alla quale si prende i esame la necessità che essa “debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”;
Il passaggio principale della nuova direttiva ............................................
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