CAMPI ELETTROMAGNETICI - TUSL81

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CAMPI ELETTROMAGNETICI

Livello 18

IL D. LGS. N. 159/2016 SULLA PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/08/2016, il D.Lgs 159/2016 “Attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)” che abroga la Direttiva 2004/40/CE.
Il Decreto modifica sensibilmente il Capo IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz) del Titolo VIII (Agenti Fisici) del D.Lgs 81/2008.
In particolare vengono modificati gli articoli dal 206 al 212 che specificano le modalità di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici, le definizioni, i valori di azione, i valori limite di esposizione e le disposizioni finalizzate all’eliminazione o riduzione dei rischi da campi elettromagnetici.
Viene inoltre modificato l’allegato XXXVI del D.Lgs 81/2008 e viene aggiunto l’art. 210 – bis che impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in merito alla valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, con particolare riguardo non solo agli eventuali effetti sanitari dell'esposizione, ma anche alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal recente D.Lgs 159/2016, per Campi Elettromagnetici (CEM) si intendono: i campi elettrici statici, i campi magnetici statici, i campi elettrici magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz. L’esposizione ai CEM può provocare effetti biofisici diretti e indiretti sui lavoratori. Sono definiti effetti biofisici diretti gli effetti termici e non termici provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico. Per effetti indiretti si intendono invece quegli effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che potrebbe generare un pericolo per i lavoratori.
L’articolo si sofferma anche sulle definizioni dei valori limite ed in particolare:
• i “Valori Limite di Esposizione (VLE)” sono i valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti.
Degno di nota appare il chiarimento circa il fatto che i VALORI LIMITE di ESPOSIZIONE (VLE) riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici; essi, pertanto, non si riferiscono alla protezione da eventuali effetti a lungo termine e ai rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione, che dà casomai luogo a elettrocuzione;
“VLE relativi agli effetti sensoriali“, cioè al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;
• “VLE relativi agli effetti sanitari“, cioè al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
• i “valori di azione (VA)” sono i livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione, distinguendo tra campi elettrici e campi magnetici. I VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III del D.Lgs 81/2008.
In merito alla valutazione dei rischi, l’art. 209 stabilisce che il datore di lavoro “valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori”.
In particolare la valutazione, la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione Europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione Consultiva Permanente” e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle Regioni.
Inoltre la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati “tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione”.
Si evidenzia che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli.
Il nuovo articolo 209 indica che il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) effetti biofisici diretti; d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma 1, lettera c); f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211; i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; m) sorgenti multiple di esposizione; n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
Il successivo art. 210 (disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) indica che a seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 (valori limite di esposizione e valori di azione) sono superati, il datore di lavoro “elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori”.
Inoltre il datore di lavoro dovrà, nella sua valutazione, tener conto dell’eventuale presenza di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili poiché portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l'uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.
L’articolo riporta poi le misure di protezione specifiche da adottare nei casi riportati nei vari commi della nuova versione dell’articolo 208 e indica che i lavoratori “non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 212” (Deroghe), e all'articolo 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione), commi 3, 4 e 5.
E qualora, “nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento”.


 
 
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