FUNZIONI P.G. ARPA - TUSL81

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FUNZIONI P.G. ARPA

Livello 18

INQUADRAMENTO FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE ARPA
L’attribuzione della funzione di Polizia Giudiziaria al personale ispettivo delle Arpa è stata spesso sottoposta a critiche anche sulla base di pronunciamenti non sempre coerenti da parte di diversi Organi delle Stato.
Un esempio è la situazione dell’Arpa Lombardia che, nel 2011, pose un  quesito al Consiglio di Stato concernente la possibilità per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Regione Lombardia di attribuire la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria al personale dell’Agenzia.
Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 23 maggio 2012) concluse rilevando, “ in linea con la prospettazione dell’Amministrazione regionale richiedente, l’assenza, allo stato, nell’ordinamento di norme di livello statale che attribuiscano in via generale la qualifica di u.p.g. al personale ARPA e che individuino l’autorità competente ad attribuire espressamente tale incarico.”
In effetti, se da una parte tale parere fa intendere che le Amministrazioni Arpa non hanno una normativa specifica (di livello nazionale) che le riconoscano il potere di riconoscere direttamente lo status di UPG per il personale ispettivo, d’altra parte sia alcune  considerazioni (basate su una serie di riferimenti  normativi) sia successivi pareri ufficiali, hanno meglio precisato la questione.
Prima di tutto va rilevato (cfr. M. e V. Santoloci, 2012) che le funzioni di polizia giudiziaria vengono attribuite  dal codice di procedura penale. In particolare “…se.. in capo a quell’organo e a quel personale il codice di procedura penale ricollega tali funzioni, il riconoscimento al personale dipendente non è discrezionale o legato a scelte interne all’amministrazione ma è doveroso ed automatico e non si può derogare per scelte amministrative alle regole del codice di procedura penale” ( M. e V. Santoloci, 2012, pagg. 60-63).
Di fatto, non avrebbe senso che fosse stato istituito un Ente con i compiti di vigilanza e controllo che prevedono il possibile riscontro di fattispecie  di carattere penale, senza poter avere lo strumento (qualifica di pg) previsto dal codice di procedura penale per svolgere tali funzioni (artt. 55 e 57 del cpp).
La discendenza ex lege delle funzioni di Polizia Giudiziaria si evincono anche dalla nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (prot. N. 1847/01 del 27/12/2001) che proprio in relazione alle funzioni di P.G. dei funzionari Arpa fa notare che, dall’art. 57, comma 3°, cpp, la qualifica di PG spetta in via generale a tutti i pubblici ufficiali incaricati da leggi e regolamenti, delle funzioni di cui all’art. 55 cpp.  E questo a prescindere da atti amministrativi specifici ed interni all’Ente, in quanto è sufficiente a tal fine che il personale sia addetto a compiti di vigilanza ed accertamento di fattispecie penalmente rilevanti (cfr. M. e V. Santoloci, 2012)
A chiarire ulteriormente la situazione è da citare la sentenza n. 50352/16, terza sez. penale, della Corte di Cassazione che ha sancito il riconoscimento della qualifica di ufficiali di polizia   giudiziaria   (UPG)   al personale delle Agenzie Regionali   di   Protezione   dell’Ambiente. In particolare la motivazione discende da una serie di riferimenti normativi, alcuni già precedentemente citati:
- Art. 57 cpp, comma 3, che tra l’altro riveste un carattere generale e fa riferimento quindi  all’intero ambito nazionale;
- L. 23 dicembre 1978, numero 833 (art. 21) da leggere in combinato disposto con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella L. 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3 (istituzione delle Agenzie regionali e provinciali con conseguente attribuzione  alle stesse delle funzioni e del personale dei presidi multizonali di prevenzione e delle unità sanitarie locali) e art. 2-bis (relativo all’espletamento delle attività di controllo e vigilanza ed al potere di accesso e richiesta dati e informazioni);
- DM 17 gennaio 1997, n. 58, che individua la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e che all’art. 1, comma 2 dice “ Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria…”.
Da quanto sopra riassunto, la Suprema Corte conclude dicendo: “…poiché la tutela dell’ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce … ai Tecnici delle Agenzie Regionali  non possono non essere ricondotte nell’alveo della previsione di cui art. 55 cpp e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 cpp”.
Una delle obiezioni fatte da alcune Arpa (cfr. Arpa Lombardia), ossia  che non è indicata da alcuna norma nazionale l’attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria al personale Arpa, è comunque superata anche dalla legge di istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la protezione dell’ambiente (L. 28 giugno 2016, n. 132, entrata in vigore il 14/01/2017)  che, all’art. 14 sancisce l’esistenza della figura di “personale incaricato degli interventi ispettivi”, e che al comma 7, dice espressamente che “Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria…”.
In conclusione, è più che mai palese che gli insegnamenti della Corte Suprema di Cassazione hanno assunto un valore stringente e, alla luce di tale pronunciamento, ci si aspetta che i legali rappresentanti delle Agenzie procedano alla nomina del personale incaricato di funzioni di vigilanza operante con la qualifica di polizia giudiziaria.
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Riferimenti bibliografici
- Codice di Procedura Penale, art. 55 e 57;
- L. 23 dicembre 1978, numero 833 (art. 21), "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
- L. 21 gennaio 1994, n. 61, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
- D.M. n. 58 del 17 gennaio 1997, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e il relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro“,
- Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, nota prot. N. 1847/01 del 27/12/2001;
- Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 23 maggio 2012, parere numero 03387/2012 del 26/07/2012;
- M. e V. Santoloci. Tecnica di polizia giudiziaria ambientale. Edizioni Diritto all’ambiente. Ed. 2012.
- L. 28 giugno 2016, n. 132, Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 50352/16, terza sez. penale.


 
 
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