ACCORDO RSPP - TUSL81

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ACCORDO RSPP

Livello 18

L’accordo Stato Regioni 128/2016: la formazione in e-learning.
Come noto il nuovo accordo Stato Regioni 128/2016 ha rivisto alcune precedenti norme riguardanti la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro erogata in modalità  e-learning.
Già nelle premesse del nuovo accordo si esplicita  “la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato Il al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”, ma questa non è l’unica novità.
Nell’allegato A dell’accordo, appare tanto chiara quanto attesa, la  precisazione con la quale si definisce che “per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II”.
Dunque la modalità e-learning è sempre vietata se non espressamente prevista. L’allegato V dell’Accordo 128/2016 offre un utile riepilogo dei corsi in materia di salute e sicurezza, indicando i casi in cui  è ammessa, oppure no, la modalità e-learning.
Ad esempio per i corsi RSPP la modalità e-learning è ammessa per il modulo A e per gli aggiornamenti, mentre è esclusa per il modulo B comune, per i moduli B di specializzazione e per il modulo C.
Una ulteriore novità (punto 12.7 del nuovo accordo) è rappresentata dalla possibilità di erogare con modalità e-learning (conformemente all'allegato Il e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità
con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata) anche la formazione specifica ex accordo art. 37 del DLgs 81/08 nelle aziende inserite nel rischio basso secondo l'accordo del 21 dicembre 2011.
Tale modifica ripropone in modo ancor più stridente la questione dell’obbligo di verifica finale al termine dei corsi di formazione per i lavoratori. Come si ricorderà l'accordo del 21 dicembre 2011, contrariamente alla dottrina e alla giurisprudenza precedente, non ha previsto una verifica finale nei corsi per i lavoratori erogati in presenza, mentre la prevede per i corsi in e-learning.
Si può pertanto verificare il paradosso che un lavoratore a rischio basso che frequenta un corso di formazione specifica in e-learning sia sottoposto a verifica, mentre di un lavoratore a rischio alto che frequenta lo stesso corso, ovviamente in presenza, non sia sottoposto a verifica.
Appare ovvio che una formazione per essere “sufficiente ed adeguata” secondo la previsione dell’art. 37 del DLgs 81/08 deve trasferire conoscenze e  permettere l’acquisizione di competenze ai discenti e che solo attraverso verifica finale si può ritenere di aver raggiunto l’obiettivo formativo. D’altra parte nel rispetto dell’art. 18, comma 1 lettera c il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle loro capacità che solo una attività di verifica può attestare.
E’ quindi auspicabile sul punto un ripensamento e una revisione normativa, ma già oggi si ritiene che sia necessario per i datori di lavoro verificare a completamento del percorso formativo il livello di conoscenze e competenze acquisite dai lavoratori.
Il riferimento per l’organizzazione e realizzazione di corsi in e-learning è oggi rappresentato dall’allegato II dell’accordo 128/2016. Dunque per essere considerati validi tutti i corsi di formazione in e-learning devono essere conformi alle disposizioni contenute nell’allegato II. La lettura di tale allegato riserva alcune  sorprese.
Tra i requisiti e specifiche di carattere amministrativo si legge che “Il soggetto formatore del corso dovrà: essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell'allegato A”. Quindi solo i soggetti di cui al punto 2 dell’accordo possono erogati corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in modalità e-learning. Non è chiaro se si tratti di una scelta consapevole, o di un refuso, ma l’effetto pratico è che si realizza una limitazione dei soggetti che possono erogare corsi in e-learning.
Un’altra novità riguarda i corsi in video conferenza che in precedenza, interpretando la risposta ad interpello n. 12/2014 dell’11 luglio 2014, venivano considerati “in presenza” e non in e-learning. Ora nel punto D dell’allegato II al nuovo Accordo si ricomprendono nei corsi di formazione in modalità e-learning anche le modalità di erogazione sincrone e strumenti quali webinar e videolezioni.
Interessante infine la previsione secondo la quale “Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso”. Con tale previsione si rende esplicito un aspetto dibattuto sulla titolarità degli organi di vigilanza a svolgere accertamenti nel merito della formazione, anche se l’articolato al punto 12.12 con riguardo alle modalità di controllo rimanda ad un successivo  Accordo Stato-Regioni.


 
 
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