IL LAVORO AGILE - TUSL81

Vai ai contenuti

Menu principale:

IL LAVORO AGILE

Livello 18

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE AGILE

La Legge  22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha normato il lavoro agile o smart working.
La nuova norma disciplina sul piano legislativo esperienze di lavoro agile già definite nella contrattazione collettiva e nella contrattazione aziendale, come ad esempio l’Accordo 26/11/2016 (Metalmeccanici Industria), o il CCNL del settore delle Pulizie (cooperative Confsal) del 15-03-2016.
Sebbene la norma non contenga una vera e propria definizione di lavoro agile, dalla lettura dell’articolo 18 della Legge 81/2017 si ricava trattarsi di una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” che deve essere  “stabilita mediante accordo tra le parti,  anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi”, “con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici” e  che non prevede “precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”. In particolare, “La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Il lavoro agile è già una realtà in tutto il mondo occidentale e anche in Italia suscita attenzione da parte delle imprese che mirano valutare il lavoro dei propri collaboratori non sulla base del tempo passato in azienda, ma in base ai risultati da raggiungere e dei lavoratori che aspirano  al miglioramento del proprio work-life-balance inteso come la capacità di bilanciare il lavoro e la vita privata. Dunque, non sorprende il fatto che recentemente grandi aziende come Ferrovie dello Stato, ENI, ed ENEL abbiano sottoscritto accordi sindacali che riguardano il lavoro agile
1  e che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione abbia emanato una apposita direttiva2.
Ci si deve però domandare di quale tutela gode il lavoratore agile in relazione alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro.
La materia, ad oggi, è disciplinata  dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (stravagante la combinazione che ritorni il numero 81) come revisionato dai successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.  Si ricorderà che il D.Lgs 81/08 fu emanato in  attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo”. Ma alcuni interventi legislativi successivi hanno minato l’unicità di questo testo normativo.
Anche la citata Legge 81/2017 non è, in questo senso, del tutto coerente. Infatti, se da un lato con il suo articolo 11 la Legge 81/2017 affida una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, che dovrà produrre entro un anno l’emanazione di uno o più Decreti Legislativi che, nel rispetto dei criteri direttivi, porteranno ragionevolmente ad una modifica ed integrazione del D.Lgs 81/08, dall’altro, in tema di lavoro agile, interviene direttamente con il suo articolo 22 la cui rubrica reca “Sicurezza sul lavoro”.
Nello specifico,  l’articolo 22, primo comma,  della Legge 81/2017 stabilisce che “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
.”
Il successivo comma aggiunge che “Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali
”.
La scelta del legislatore di indicare queste norme direttamente nella Legge senza integrarle nel “Testo unico” D.Lgs 81/08, non convince.
I dubbi che tale scelta lascia aperti riguardano sia le conseguenze del mancato rispetto da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore delle disposizioni contenute nell’articolo 22 della Legge 81/2017, non essendo tale norma assistita da un sistema sanzionatorio, sia il rapporto tra lavoro agile e le norme contenute nel D.Lgs 81/08,.
Riguardo a quest’ultimo dubbio occorre ricordare che l’articolo 2, comma1, lettera a, del D.Lgs 81/08 definisce il «lavoratore» come  la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale
, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Al contempo nell’articolo 3, quarto comma e seguenti, il  D.Lgs 81/08 definisce alcune limitazioni o condizioni di applicabilità della norma in relazione ad taluni rapporti contrattuali, quali ad esempio il distacco, il lavoro a progetto, il telelavoro, ecc.
E’ chiaro che il lavoro agile, come definito dalla Legge 81/2017, non possa essere ricompreso nelle tipologie contrattuali tipizzate dall’articolo 3 del D.Lgs 81/08 pur presentando alcune analogie con il lavoro a progetto e con il telelavoro.
In particolare, è lecito domandarsi quali “misure di prevenzione
” possano essere concretamente “predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”, considerato che teoricamente  il lavoratore agile potrebbe realizzare la propria prestazione lavorativa in qualunque luogo.
Quella della tutela del lavoratore agile al di fuori dalla sede aziendale e dei relativi oneri a carico del datore di lavoro è un tema che ha trovato interesse durante i lavori preparatori della Legge 81/2017. Ad esempio dai resoconti della XI Commissione Permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati emergono preoccupazioni in merito all’aumento “dei costi e degli oneri burocratici a carico dei datori di lavoro” con conseguente richiesta di chiarire “che il contenuto dell’informativa che essi hanno l’obbligo di trasmettere al lavoratore e ai rappresentanti per la sicurezza è limitato agli strumenti forniti”, tuttavia l’emendamento proposto fu respinto. Inoltre, da parte di alcuni parlamentari venne criticata l’estensione della responsabilità “anche agli ambienti nei quali il dipendente espleta la sua prestazione in modalità di lavoro agile … e che espone il datore di lavoro a possibili interpretazioni estensive della norma da parte della magistratura”.
La discussione in Commissione pur essendosi esaurita senza accogliere le proposte emendative alla norma oggi contenuta nell’articolo 22 della Legge 81/2017 ha portato ad evidenziare la posizione del Governo secondo il quale “il testo dell’articolo …non dà luogo ad equivoci sull’ambito della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore. Nella norma si evidenzia, infatti, che il datore di lavoro garantisce la salute e della sicurezza sul lavoro e, a tal fine, consegna l’informativa annuale sui rischi, in questo modo chiarendo che in tale atto si sostanzia la garanzia dovuta”, e quella del Presidente della Commissione e relatore di maggioranza che “pur riconoscendo la ragionevolezza delle argomentazioni addotte dai colleghi intervenuti, ricorda che la necessità di giungere ad una celere approvazione del provvedimento non permette di affrontare tutti i punti che necessiterebbero di una migliore esplicitazione. Concorda, tuttavia … sulla chiarezza del testo dell’articolo …, in base al quale gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore si esauriscono con la consegna dell’informativa scritta”.
Questa posizione lascia stupiti, perché sembrerebbe limitare in modo assoluto la tutela del lavoratore agile escludendo, di fatto, l’applicazione di gran parte delle norme del D.Lgs 81/08.
In pratica, secondo questa lettura, l’unica misura a carico del datore di lavoro di un lavoratore agile sarebbe quella di consegnare a lui e al RLS  l’informativa sui rischi.
Si tratta di una lettura non condivisibile.
In primo luogo perché ciò pare in contrasto con il comma 2 dell’articolo 22 della Legge 81/2017, che pur rivolgendosi al  lavoratore agile, al quale spetta l’obbligo di cooperare,  indirettamente prevede che sia il  datore di lavoro a predisporre le misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. La norma usa il termine rischi senza limitazioni quindi usando una espressione cara al D.Lgs 81/08 potremmo dire “tutti i rischi”.
In secondo luogo perché è evidente che la norma parlando di rischi e non di pericoli imponga una valutazione di tali rischi e ciò non pare in contrasto con gli obblighi del D.Lgs 81/08 che non vengono ne esclusi ne abrogati dalla nuova Legge.
Diversamente argomentando, ipotizzando cioè che al lavoro agile non siano in alcun modo applicabili le norme del D.Lgs 81/08, ma solo quelle della Legge 81/2017, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di tutela tra lavoratori che rientrando nella stessa sfera del lavoro subordinato fornissero la propria prestazione in modo agile o non agile.
Infatti, occorre ricordare che anche nel rapporto di lavoro “tradizionale” non è raro che la prestazione di lavoro venga resa con un elevato grado di autonomia e anche all’esterno dei locali aziendali. Si prenda ad esempio il caso giudicato dalla Cassazione penale, Sez. IV con la  Sentenza n. 19553 del 18 maggio 2011 (u.p. 27 gennaio 2011) - Pres. Marzano - Est. Foti - P.M. (Conf.) Monetti - Ric. Nufrio.
Con questa lucida sentenza, la Corte Suprema prende in esame un caso di infortunio subito da un lavoratore  “incaricato di recarsi presso la sede di un’altra  ditta allo scopo di valutare i lavori da eseguire per lo smontaggio di alcune strutture site presso uno stabilimento non più in uso, al fine di formulare un preventivo alla ditta committente” che era  precipitato a terra durante il sopralluogo. La suprema Corte  osserva che “nulla rileva, ai fini della verifica delle responsabilità dell'odierno imputato, in relazione alla contestata violazione di norme antinfortunistiche, che il manufatto nei confronti del quale è stato disposto l'intervento del lavoratore fosse di pertinenza della azienda dell’imputato ovvero di terzi, così come nulla rileva la ragione per la quale allo stesso lavoratore è stato dato incarico di portarsi nello stabilimento della società possibile committente”. Viceversa, “ciò che rileva è che il lavoratore si è recato presso lo stabilimento di detta società su ordine impartitogli da chi evidentemente ricopriva, all'interno dell'azienda, un ruolo che gliene dava facoltà e che egli si sia infortunato mentre era intento a svolgere il compito assegnatogli”. La Sezione IV esclude che “le norme poste a tutela dei lavoratori dai rischi di caduta dall'alto -laddove i lavori si svolgano ad altezza dal suolo superiore ai due metri- riguardino solo il luogo ove usualmente si svolge l'attività aziendale”, in quanto, “per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli”. Invece, afferma che al lavoratore, “nello svolgimento di tale incarico, avrebbe dovuto esser assicurata la disponibilità delle misure di sicurezza necessarie ad evitare che rimanesse vittima di infortuni,”.
D’altra parte l’ipotesi dell’inapplicabilità delle norme del D.Lgs 81/08 al lavoro agile non pare condivisa neppure dalla Direttiva n. 3 del 1/6/2017 emanata dal Ministero della Semplificazione e della pubblica amministrazione recante Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. In tale Direttiva, infatti, si afferma che “le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adottino un atto interno, secondo i rispettivi ordinamenti, in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro” e che  nel dettaglio tale atto riguardi tra gli altri anche il “rinvio alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. La stessa Direttiva, prevede inoltre che a “garanzia della salute e sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile”  il datore di lavoro “nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature” debba assicurarsi “che esse siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto”.
Dunque, al di là delle singole disposizioni ivi contenute, appare chiaro che anche la Direttiva 3/2017 consideri cogenti le norme del D.Lgs 81/08 con riferimento al lavoro agile.
Si deve pertanto concludere che al lavoratore agile, in quanto “lavoratore” ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera a, del D.Lgs 81/08, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 22 della Legge 81/2017 debbano essere assicurate tutte le tutele previste dal Testo Unico - D.Lgs 81/08. E ciò a partire dalla valutazione di tutti i rischi  che come già previsto dall’articolo 28, primo  comma, del D.Lgs 81/08 deve riguardare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Documenti scaricabili:
legge 22 maggio 2015 n. 81

Resoconto XI Commissione Parlamentare

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri



 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu