DEFINIZ. LAVORATORE - TUSL81

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DEFINIZ. LAVORATORE

Livello 18

La definizione di lavoratore nel D. Lgs n. 81/2008 e la sua applicazione dei casi reali (cooperative, cantieri, bonifica amianto, ecc.)

Come è noto con il D. Lgs n. 81/2008 viene fornita la definizione di “lavoratore” che, anche se in maniera non sostanziale, differisce dalle definizioni fornite dalla normative previgente. Secondo il Testo Unico per lavoratore dobbiamo intendere la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Dalla strutturazione di tale definizione possiamo intuire che il legislatore ha voluto indicare due tipologie di lavoratori: il lavoratore in senso generale ed il lavoratore equiparato.
Nella definizione di lavoratore in senso generale contenuta nella prima parte del dettato legislativo prima citato appare evidente che la tipologia contrattuale non ha rilevanza nella individuazione della posizione di lavoratore. Tanto meno ha rilevanza il fatto che la persona prestatrice di lavoro percepisca una retribuzione o svolga tale attività per ottenere una propria qualificazione (apprendere un’arte o una professione). L’unico elemento rilevante è costituito dal fatto che la persona svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato.
Si tratta di un elemento importantissimo che porta a superare lo scenario della cosiddetta “subordinazione” e fa assumere alla definizione stessa un valore molto più vasto. Ad oggi è rilevante la relazione di fatto che si instaura tra chi gestisce il rischio derivante dal lavoro e chi ad esso vi è esposto. (Cassazione Penale n. 38346 del 21/09/2015). E’ questo il caso delle prestazioni lavorative eseguite per mera cortesia per citare un esempio.
In siffatta ipotesi chiunque opera, all’interno di un cantiere temporaneo e mobile, per esempio o in un cantiere di bonifica amianto, e viene inserito nella organizzazione di un datore di lavoro, assume il ruolo di lavoratore e diventa creditore di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dalla normativa vigente. Tale condizione sussiste anche per il lavoratore autonomo che, se inserito in maniera concreta all’interno dell’organizzazione di un datore di lavoro, perde la propria autonomia.
In questo quadro occorre ricordare l’art. 299 del D.L.gs 81/08 che normando il c.d. “Esercizio di fatto di poteri direttivi” prevede che la posizione di garanzia in carico al datore di lavoro gravi altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tale figura ex art. 2, comma 1, lettera b dello stesso Decreto. In particolare  “il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” è un datore di lavoro, non rilevando la sua qualifica formale, e di conseguenza neppure il suo rapporto formale con il lavoratore.
Un caso concreto che risponde a tale previsione è ad esempio il lavoratore che formalmente risulta essere un lavoratore autonomo artigiano, che in realtà non possedendo una propria autonomia organizzativa e professionale si “inserisce” in una organizzazione lavorativa diretta da un altro soggetto. Altro  caso ricorrente riguarda un gruppo di lavoratori autonomi che unendo la propria forza lavoro, porta ciascuno a  perdere la propria autonomia, costituendo, di fatto, una nuova organizzazione lavorativa nella quale uno o più di essi assume la direzione.
Per quanto attiene i lavoratori equiparati il legislatore ha voluto effettuare una precisa elencazione.
Sono tali:
• il socio lavoratore di cooperativa;
• il socio lavoratore di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
• l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
• l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
• i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
• il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Quindi il socio lavoratore di una cooperativa, essendo equiparato al lavoratore in senso generale, deve essere tutelato allo stesso modo ed il datore di lavoro (generalmente il presidente della cooperativa) è costituito il garante dell’incolumità fisica di tale prestatore di lavoro.
Anche gli studenti che svolgono attività pratiche, ad esempio con l’uso di attrezzature di lavoro vengono equiparati a lavoratori, condizione che assumono anche gli studenti durante gli stage e l’alternanza scuola lavoro.
I partecipanti alle attività di formazione professionale, compresi i soggetti che frequentano corsi  di formazione, abilitazione e addestramento che prevedono esercitazioni pratiche (ad esempio attrezzature di lavoro, ponteggi, DPI, ecc.), indipendentemente dalla loro condizione di lavoro (ad esempio anche se disoccupati),  sono equiparati ai lavoratori.
Si deve invece osservare che nei confronti dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, diversamente dai soci di società in genere,   e dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs 81/08 secondo la previsione dell’art. 3, comma 12, dello stesso Decreto.
A conclusione opposta si deve giungere per i lavoratori  addetti ai servizi domestici e familiari che sono stati esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008. Conseguentemente non è possibile applicare, in relazione a tali lavoratori, le norme contenute nel Testo Unico. Va comunque precisato che questo non esclude un obbligo di diligenza a carico del datore di lavoro che nello specifico è vincolato al rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile.



 
 
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