DOPPIO BINARIO - TUSL81

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DOPPIO BINARIO

Livello 18

APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: IL DOPPIO BINARIO NORMATIVO

Persistono le criticità dovute al doppio binario normativo in tema di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili: da un lato, la legislazione generale in materia di sicurezza del lavoro (un tempo, il D.Lgs. n. 494/1996, oggi il D.Lgs. n. 81/2008); dall’altro, la legislazione specifica sugli appalti di opere pubbliche (in passato, la legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 554/1999; poi, il D.Lgs. n. 163/2006 contenente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. n. 207/2010). Due legislazioni purtroppo non sempre coerenti e allineate l’una rispetto all’altra. Purtroppo, il nuovo codice degli appalti non pone fine a queste criticità ermeneutiche con riguardo alla figura del RUP.
Il fatto è che negli appalti pubblici così come nei privati il responsabile dei lavori è pur sempre un soggetto eventualmente incaricato dal committente, e che negli appalti pubblici l’eventuale responsabile dei lavori deve essere individuato dal committente nel responsabile del procedimento.
Non a caso, in forza dell’art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
In sintonia con la lettera di questa norma, la Corte Suprema insegna che alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.
In questo quadro, s’intende che, nel delegare gli obblighi al responsabile dei lavori in vista di un esonero da responsabilità, il committente debba rispettare tutti i requisiti richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (in linea con quanto dispone l’art. 16, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 81/2008 con esplicito riguardo alla delega rilasciata dal datore di lavoro). Basti, infatti, riflettere che, in base all’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). E ormai la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che questa verifica non è di natura meramente formale, ma implica un effettivo e ragionato controllo circa le soluzioni adottate, come è dimostrato dal fatto che il committente, ove non sia in condizione o non voglia assumere direttamente tale ruolo, può nominare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell'incarico e dei poteri conferiti.
Ora, l’art. 31, comma 1, del nuovo codice degli appalti trascura questi dati normativi e giurisprudenziali. Prevede, infatti, la nomina del RUP, ma non la nomina del RUP come RL, e tantomeno prevede la delega da parte del committente: un atto, si badi, tutt’altro che formale, in quanto comporta l’attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Le Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016), di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096), nel descrivere i compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione, prevedono, in particolare, che il RUP:
 -assume il ruolo  di  responsabile  dei  lavori,  ai  fini  del rispetto delle norme sulla sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  sui luoghi  di  lavoro;
 -nello  svolgimento  dell'incarico   di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90,  93,  comma  2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile  2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  e  del  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
 -prima della consegna dei lavori, tiene conto delle  eventuali proposte integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento
formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia  previsto
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   g)  trasmette   agli   organi   competenti   dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore  dei  lavori,  la  proposta  del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa  alla  sospensione,
all'allontanamento  dell'esecutore  o  dei   subappaltatori   o   dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto.

Errare è umano, perseverare è diabolico.


 
 
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