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APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: IL DOPPIO BINARIO NORMATIVO
Persistono le criticità dovute al doppio binario normativo in tema di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili: da un lato, la legislazione generale in materia di sicurezza del lavoro (un tempo, il D.Lgs. n. 494/1996, oggi il D.Lgs. n. 81/2008); dall’altro, la legislazione specifica sugli appalti di opere pubbliche (in passato, la legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 554/1999; poi, il D.Lgs. n. 163/2006 contenente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. n. 207/2010). Due legislazioni purtroppo non sempre coerenti e allineate l’una rispetto all’altra. Purtroppo, il nuovo codice degli appalti non pone fine a queste criticità ermeneutiche con riguardo alla figura del RUP.
Il fatto è che negli appalti pubblici così come nei privati il responsabile dei lavori è pur sempre un soggetto eventualmente incaricato dal committente, e che negli appalti pubblici l’eventuale responsabile dei lavori deve essere individuato dal committente nel responsabile del procedimento.
Non a caso, in forza dell’art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
In sintonia con la lettera di questa norma, la Corte Suprema insegna che alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.
In questo quadro, s’intende che, nel delegare gli obblighi al responsabile dei lavori in vista di un esonero da responsabilità, il committente debba rispettare tutti i requisiti richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (in linea con quanto dispone l’art. 16, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 81/2008 con esplicito riguardo alla delega rilasciata dal datore di lavoro). Basti, infatti, riflettere che, in base all’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). E ormai la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che questa verifica non è di natura meramente formale, ma implica un effettivo e ragionato controllo circa le soluzioni adottate, come è dimostrato dal fatto che il committente, ove non sia in condizione o non voglia assumere direttamente tale ruolo, può nominare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell'incarico e dei poteri conferiti.
Ora, l’art. 31, comma 1, del nuovo codice degli appalti trascura questi dati normativi e giurisprudenziali. Prevede, infatti, la nomina del RUP, ma non la nomina del RUP come RL, e tantomeno prevede la delega da parte del committente: un atto, si badi, tutt’altro che formale, in quanto comporta l’attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Le Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016), di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096), nel descrivere i compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione, prevedono, in particolare, che il RUP:
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formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione,
all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto.
Errare è umano, perseverare è diabolico.