LA DIRETTIVA UE 2017/2398 - TUSL81

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LA DIRETTIVA UE 2017/2398

Livello 18

LA DIRETTIVA UE 2017/2398 DEL 12 DICEMBRE 2017


Nella GUCE del 27.12.2017 è stata pubblicata  la Direttiva UE 2017/2398 del 12 dicembre 2017  che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sono diverse e interessanti le modifiche introdotte dalla nuova Direttiva e anche se occorrerà attendere il loro recepimento nella normativa nazionale (entro il 17/1/2020 ), alcuni spunti presentano aspetti di attualità.
Un primo passaggio riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a cancerogeni e mutageni in relazione alla quale si prende i esame la necessità che essa “debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”;
Il passaggio principale della nuova direttiva riguarda la silice libera cristallina (SLC). Come noto il regolamento CLP non ha definito una classificazione armonizzata della silice libera cristallina e nella comunità scientifica esistono posizioni anche molto diverse tra loro.
L’International Agency for Research on Cancer (IARC) sin dal 1997  (Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 68, Silica, some silicates, coal dust and para-aramid fibrils) ha indicato una associazione tra l’esposizione a silice libera cristallina e il tumore polmonare.
IARC aveva messo in luce  che la cancerogenicità della SLC non si manifestava in tutte le circostanze di lavoro osservate, ma era più chiara in lavoratori addetti di cave e miniere, negli impianti di frantumazione delle pietre, nella lavorazione di materiali lapidei, nell’industria delle terre di diatomee, dei materiali refrattari e della ceramica, oltre a essere particolarmente evidente in coorti di lavoratori silicotici.
Studi successivi (si veda ad esempio Gamble JF: Crystalline silica and lung cancer: a critical review of the occupational epidemiology literature of exposure-response studies testing this hypothesis. Crit Rev Toxicol. 2011; 41 (5): 404-465) hanno criticato la posizione della IARC, che nonostante ciò ha confermato la sua posizione nella monografia “Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 100C (2012) A Review of Human Carcinogens: Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts” nella quale  ripropone l'esistenza di una "sufficiente evidenza che la silice cristallina è cancerogena per l’uomo”.
Da parte sua l’Unione Europea non aveva sino ad ora riconosciuto gli effetti cancerogeni della Silice libera cristallina che infatti non risulta avere una classificazione armonizzata con l’attribuzione della frase di rischio  H350i (Può provocare il cancro se inalato).
Ora la Direttiva UE 2017/2398 sembra tagliare questo nodo gordiano inserendo nel proprio allegato I (Elenco di sostanze, preparati e procedimenti ricadenti nella definizione di cancerogeno ai sensi dell’art. 2 della Direttiva stessa) la seguente voce:
«6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.»;

Dunque la silice libera cristallina (frazione respirabile) pur continuando a non essere classificata cancerogena ai fini del regolamento CLP, sarà considerata cancerogena nell’ambito della normativa di salute e sicurezza del lavoro e l’ipotesi più logica prevede che il legislatore nazionale provvederà ad inserire tale voce all’interno dell’allegato XLII del DLgs 81/08.
Ulteriore modifica prevista prevede l’aggiornamento dell’allegato XLIII del D.Lgs 81/08, ovvero quello recante i valori limite di esposizione degli agenti cancerogeni.
Infatti il nuovo allegato III della Direttiva rivede e amplia tali limiti.

In merito a tale tabella va osservato che proprio per la silice libera cristallina respirabile viene indicato un valore limite di 0,1 mg/mc La nota relativa riporta un errore evidente indicando “frazione inalabile”, quando con ogni evidenza (per conferma è sufficiente leggere il testo in inglese della Direttiva) si tratta della “frazione respirabile”. Si tratta di un valore più elevato rispetto a quello suggerito da ACGIH preso sino ad oggi a riferimento nelle indagini di igiene industriale, tuttavia occorre ricordare che tale valore limite, così come gli altri riportati nella tabella, una volta recepiti costituiranno un confine invalicabile in base alla previsione dell’art. 235, comma 3 del DLgs 81/08 che stabilisce che “L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII”.
Per quanto riguarda gli altri valori limite introdotti o modificati dalla Direttiva si osserva una drastica riduzione dei valori limite di esposizione per le polveri di legno duro ( da 5 mg/mc si scenderà prima a 3 e poi a 2 mg/mc) e per il cloruro di vinile monomero (da 3 a 1 ppm), nonché l’introduzione di altre dieci sostanze, oltre alla silice libera cristallina respirabile, tra le quali vanno evidenziati i composti di cromo VI, le fibre ceramiche refrattarie e l’1,3-Butadiene.

Nonostante la Direttiva debba essere recepita dal legislatore nazionale prima di divenire cogente è bene che sin da oggi si tenga conto della novità che essa rappresenta.


 
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