SORVEGLIANZA SANITARIA - TUSL81

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SORVEGLIANZA SANITARIA

Livello 17

Cassazione Penale, Sez. 3, 06 novembre 2020, n. 30923
Pronuncia in relazione ai soggetti che, sulla base della qualifica loro attribuita di "lavoratori", devono essere avviati dal "datore di lavoro" alla visita medica.


............la disposizione che ...................omissis......... impone, che il datore di lavoro provveda ad "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria", deve essere intesa nel senso che il predetto obbligo sia riferito solo all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da una certa durata nel tempo, posto che diversamente, ove la stessa si riferisse anche a prestazioni occasionali destinate ad esaurirsi uno actu, non avrebbe alcun senso il richiamo alle "scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria", le quali logicamente implicano una certa ampiezza del tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta.

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