OBBLIGHI DAT. LAV. COMMITTENTE - TUSL81

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OBBLIGHI DAT. LAV. COMMITTENTE

Livello 17

QUANDO IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE DEVE INFORMARE E FORMARE IL LAVORATORE DELLA DITTA APPALTATRICE

Con la sentenza in commento (Cassazione Civile sezione Lavoro n. 798/2017 del 13/01/2017) la Corte di Cassazione Civile prende in esame due interessanti aspetti legati alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il primo aspetto è relativo agli obblighi del committente in tema di informazione e formazione sui rischi nei confronti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice. Il secondo è legato alla esistenza del cosiddetto “rischio elettivo” ai fini dell’esonero delle responsabilità per la condotta del lavoratore.
Vediamo il caso.
Il sig. S. L. subisce il XX.X.07 un infortunio sul lavoro mentre lavorava come saldatore alle dipendenze d'una società estera - YYY - presso la FFF S.r.l. in forza d'un contratto d'appalto stipulato fra le predette società e avente ad oggetto la costruzione e l'assiemaggio d'un impianto di movimentazione materiali commesso alla FFF S.r.l. dalla SSS di DDD.
La soc. FFF S.r.l. viene messa in liquidazione ed il sig. S.L. fa domanda al giudice delegato del Fallimento della FFF S.r.l. in liquidazione di essere ammesso al passivo in privilegio del credito di euro 748.688,93 quale risarcimento dei danni patiti a seguito di tale infortunio
Il giudice delegato del Fallimento della FFF S.r.l. in liquidazione respinge la domanda di ammissione al passivo del lavoratore. Il lavoratore fa ricorso contro tale decreto rivolgendosi al Tribunale di Bassano del Grappa. Ritiene il lavoratore che nell’occasione si era costituito un rapporto di lavoro subordinato di fatto con la società suddetta, di non essere stato informato e formato sull’utilizzo di un carroponte la cui manovra errata era stata all’origine dell’infortunio citato.
Il tribunale di Bassano del Grappa respinge il ricorso del lavoratore affermando che la dinamica del sinistro non aveva evidenziato alcuna responsabilità della FFF S.r.l., neppure a livello di omessa formazione e informazione sul corretto utilizzo del carroponte la cui errata manovra, ad opera dello stesso lavoratore, era stata all'origine dell'infortunio.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il sig. S.L. ricorre in Cassazione con 5 motivi:
1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2086 e 1362 co. 2° c.c., nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente escluso il rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e la FFF S.r.l. pur esistendone tutti i requisiti: infatti era emerso dalle dichiarazioni rese agli ufficiali di p.g. dello SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro) che il ricorrente percepiva un compenso fisso stabilito ad ore e a cadenza periodica; egli aveva un vincolo di orario di lavoro e operava all'interno della struttura aziendale della FFF S.r.l., che ne coordinava l'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale esercitando nei suoi confronti il potere direttivo e disciplinare e mettendogli a disposizione materiali e attrezzature, il tutto in assenza di rischio economico da parte del lavoratore.
2. Il secondo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui il decreto impugnato ha attribuito la responsabilità del sinistro ad una manovra maldestra e imprudente dello stesso infortunato, del quale aveva apoditticamente affermato una notevole esperienza nonostante che - in realtà - di ciò non vi fosse prova alcuna, anzi il ricorrente aveva appena un anno di esperienza all'interno dell'azienda della FFF S.r.l.; in breve, in ricorso si esclude che vi fossero gli estremi per ravvisare un'ipotesi di c.d. rischio elettivo da parte dell'infortunato.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 L.F., 112 e 113 c.p.c. e 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale immotivatamente rigettato le istanze di prova testimoniale avanzate dall'opponente al fine di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro direttamente in capo alla FFF S.r.l.
4. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 444 c.p.p. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del tutto ignorato un importante elemento di prova della responsabilità della FFF S.r.l. desumibile dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta con cui l'amministratore della società aveva patteggiato la pena in relazione all'infortunio de quo.
5. Il quinto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 22 d.lgs. n. 626/94 (applicabili ratione temporis nel caso di specie), nonché vizio di motivazione, per avere l'impugnato decreto erroneamente ritenuto che la FFF S.r.l. non avesse l'obbligo di formare e informare adeguatamente il lavoratore circa l'utilizzo degli apparecchi di sollevamento e i rischi relativi.

La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione Civile è errato in punto di diritto affermare che la FFF S.r.l. non aveva obblighi di informazione e formazione sui rischi nei confronti del lavoratore infortunato per il solo fatto che quest’ultimo non era un suo dipendente.
Infatti ai sensi sia dell’art. 2087 c.c. quanto dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (applicabile ratione temporis all'infortunio in esame, occorso il XX.X.07), che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi (cfr., ex aliis, Cass. n. 21694/11; Cass. n. 19494/09).
È - questo - il caso di specie, dal momento che lo stesso decreto impugnato afferma che l'appalto affidato dalla FFF S.r.l. alla società estera aveva esecuzione all'interno del cantiere della stessa società committente e che il lavoratore infortunato S. L. vi svolgeva attività di saldatore. Pertanto, ancor più era dovuta nei suoi riguardi un'adeguata formazione e informazione sulle modalità di manovra e sui rischi connessi all'uso d'un carroponte, macchinario normalmente estraneo alle mansioni proprie d'un saldatore.
Secondo la Cassazione l'onere di provare di aver adempiuto il debito di sicurezza (in esso compreso anche quello formativo e informativo), ossia di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento dannoso e di aver vigilato circa l'effettivo uso delle misure di sicurezza, grava sull'imprenditore e non sul lavoratore (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 2209/16). Quindi, nel caso in oggetto anche il committente (ossia la FFF S.r.l.) era onerato del debito di sicurezza di cui agli artt. 2087 c.c. e 7 del D. Lgs. n 626/94 nei confronti di tutti i lavoratori che operavano all'interno del suo cantiere.
Per quanto attiene il rischio elettivo la Cassazione Civile afferma che si può parlare di rischio elettivo e quindi di conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere (cfr., ex aliis, Cass. n. 21694/11; Cass. n. 4656/11; Cass. n. 19494/09). La responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte del tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini. Diversamente, la condotta colposa del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. 18.2.2004 n. 3213 Cass. 8.4.2002 n. 5024; Cass. 17.2.1998, n. 1687; Cass. 7.4.1992, n. 4227; Cass. 8.2.1993, n. 1523; Cass. 6.7.1990, n. 7101), atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.
In breve, non essendo né imprevedibili né anomale le eventuali imprudenze, negligenze o imperizie dei prestatori di lavoro nell'espletare le mansioni loro assegnate, esse non sono idonee ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro. Ne consegue l'esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale solo quando l'attività non sia in alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante da esso.
L'infortunio in esame si  è verificato per un'erronea manovra del carroponte da parte del lavoratore, che avrebbe dovuto prima togliere le catene del gancio del carroponte e, poi, eseguire le richieste manovre di spostamento del carroponte medesimo, ovvero usare il gancio in un'area sicura e, ancora, fissare od ancorare il pesante grigliato metallico che stava sollevando. Tale uso del carroponte, per quanto avvenuto in modo imperito od imprudente nei tempi delle relative manovre, nondimeno non è stato affatto anomalo, rientrando anzi nell'ordinario procedimento lavorativo, che – appunto - lo prevedeva per trasportare due pesanti grigliati metallici dall'ingresso del capannone al reparto saldatura, dove tali manufatti dovevano essere saldati nelle parti interne delle mensole e dei traversi di ferro. La movimentazione del manufatto metallico rientrava, quale operazione accessoria, nell'oggetto del contratto d'appalto stipulato fra la FFF e la società estera di cui il lavoratore infortunato era dipendente. Non si vede, dunque, come possa supporsi un'ipotesi di rischio elettivo.

 
 
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